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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 30 aprile 2018

 

 

OGGETTO: Dividendi e cessione di quote tassate al 26% dal 2018.

 

 

Spettabile Azienda,

la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazione qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto del precedenti limiti), di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie, come anche il capital gain, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione di una partecipazione.

 

Da un primo confronto sul carico fiscale tra la vecchia e la nuova tassazione, sono avvantaggiati i percettori di dividendi con un reddito nella fascia oltre i 75mila euro, mentre sono notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incassano dividendi con scaglioni Irpef di reddito individuale più basso.

 

I dividendi

La novità interessa le persone fisiche residenti in Italia, che percepiscono utili non in regime di impresa. Finora nei confronti di questi soggetti la ritenuta era del 26% solo per utili e proventi non qualificati (inferiore al 20% dei voti in assemblea o al 25% del capitale), mentre se riferiti a partecipazioni e strumenti finanziari qualificati concorrevano alla formazione del reddito da parte del soggetto Irpef nella misura del 58,14%.

Dal 2018 la tassazione per tutti gli utili percepiti sarà applicata nella misura del 26% a titolo definitivo o sostitutiva.

Il nuovo regime di tassazione avrà però decorrenza diversificata, con un regime transitorio:

Ø Per gli utili prodotti fino al 31/12/2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 ] continuano ad applicarsi le precedenti regole (40% del loro ammontare se utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007; per il 49,72% del loro ammontare se utili prodotti a decorrere dal 2008 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2016; per il 58,14% del loro ammontare se utili prodotti a decorrere dal 2017 e fino al 31/12/2017. Vale ricordare che la regola transitoria, più vantaggiosa, vale per la distribuzione di utili “deliberati” a partire dal 1° gennaio 2018 e non per quelli la cui delibera è avvenuta in precedenza (2017). Non è infrequente che il pagamento dei dividendi ai soci, o ad alcuni dei soci, intervenga diversi mesi dopo la delibera e pertanto potrebbe verificarsi il caso di utili deliberati nel corso del 2017 ma non ancora pagati al 31 dicembre scorso. In questa situazione può essere utile revocare la delibera di distribuzione dei dividendi approvata entro il 31 dicembre 2017, naturalmente prima dell’effettiva distribuzione.

Ø Per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018 ] tassazione del 26%.

Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:

û       le partecipazioni detenute da persone fisiche in soggetti Ires che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir, per le quali gli utili sono soggetti a tassazione Irpef progressiva, analogamente agli utili di società di persone;

û       le partecipazioni detenute in regime d’impresa da ditte individuali, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);

û       le partecipazioni detenute da società di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);

û       le partecipazioni detenute da società di capitali, se aventi i requisiti Pex, per le quali continua ad applicarsi la tassazione Ires limitata al 5% del dividendo percepito.

 

Le plusvalenze da capital gain

La riforma ha impatto anche sulle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti assimilati.

I soggetti interessati alla modifica non sono solo le persone fisiche residenti, ma anche tutti i soggetti non residenti, nonché le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia. Per tutti la nuova imposta del 26% riguarderà anche le plusvalenze qualificate, fermo restando il concorso integrale al reddito complessivo imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi realizzati – quindi le cessioni effettuate – a decorrere dal 1° gennaio 2019, indipendentemente da quando sia avvenuto l’incasso del corrispettivo; pertanto, se una partecipazione sarà ceduta nel 2018 ma il corrispettivo sarà incassato nel 2019, il reddito sarà da imputarsi al 2019, ma con applicazione delle vecchie regole.

Si evidenzia altresì che con la nuova disciplina è possibile compensare le plus/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate; così, ad esempio, è possibile compensare la plusvalenza da partecipazione qualificata con la minusvalenza da partecipazione non qualificata e viceversa.

Per completezza, si rammenta che la Finanziaria 2018 ha riproposto l’ennesima rivalutazione delle partecipazioni detenute, alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere a redigere ed asseverare la perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva pari all’8% del valore periziato.

: Per maggiori informazioni

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

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